
Un accordo per la lotta contro l’antisemitismo negli stadi è stato sottoscritto oggi al Viminale tra il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi, il ministro per lo Sport e i Giovani Andrea Abodi, il Coordinatore nazionale per la lotta contro l’antisemitismo Giuseppe Pecoraro e il presidente della Federazione italiana gioco calcio Gabriele Gravina.
Si tratta di disciplinare il comportamento dei tifosi e stabilire le modalità con le quali, al verificarsi di cori, atti ed espressioni di tipo antisemita, dovrà essere immediatamente disposta l’interruzione delle competizioni calcistiche, con la contestuale comunicazione al pubblico presente dei motivi dell’interruzione tramite apposito annuncio effettuato a mezzo di altoparlanti e display.
Si tratta di una dichiarazioni d’intenti che vincola quelli gli aderenti a 13 azioni di cui, qui di seguito ve ne elenchiamo qualcuna:
• Inserire nel Codice etico un riferimento esplicito alla definizione di antisemitismo dell’Ihra (International holocaust remembrance alliance) e all’inammissibilità di qualsiasi atteggiamento o espressione antisemita da parte degli associati, dei tesserati, dei tifosi organizzati, prima, durante e dopo le manifestazioni sportive, prevedendo un adeguato sistema sanzionatorio.
• Non assegnare ai giocatori la maglia con il numero 88, considerato un richiamo esplicito alla simbologia nazista.
• Vietare l’utilizzo da parte della tifoseria di qualsiasi simbolo che possa ricordare i concetti attinenti al nazismo e all’odio antisemita..
• Manifestare immediata solidarietà alle vittime di discriminazione antisemita negli stadi, anche attraverso iniziative concrete che testimonino la totale estraneità e l’avversione delle società sportive a questi episodi.
• Potenziare il sistema di video sorveglianza e i servizi di stewarding tanto all’interno quanto nei pressi delle strutture sportive, in particolare nei luoghi ove si siano verificati episodi di antisemitismo.
• Prevedere che le sanzioni comminate alle società sportive per gli episodi di antisemitismo che avvengono in occasione delle manifestazioni sportive, siano valide anche nei campionati successivi, non solo al fine di evitare la prescrizione ma avendo come effetto – in caso di recidiva – l’inasprimento della sanzione stessa.
• Valorizzare il comportamento proattivo delle società sportive ai fini della puntuale osservanza del decalogo nelle eventuali determinazioni concernenti l’applicazione delle sanzioni previste per episodi di antisemitismo.
•Promuovere, in collaborazione con i media specializzati e le piattaforme dei social network, iniziative di comunicazione sul tema dell’antisemitismo, anche svincolate da contingenti episodi di intolleranza.