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Cronaca

L’affare Cospito. Il Tribunale: condotta strumentale

today27/03/2023 15

Background
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Due richieste di detenzione domiciliare. Due no, uno è arrivato dal Tribunale di Sorveglianza di Milano e uno da quello di Sassari.

Questa la sentenza dei giudici milanesi: rigetto del differimento della pena nella forma della detenzione domiciliare e quella di collocazione permanente nel reparto di medicina protetta dell’ospedale San Paolo di Milano.

Questa quella dei magistrati di Sassari: Alfredo Cospito deve restare al 41 bis nel reparto protetto del San Paolo di Milano. Respinta la richiesta di differimento della pena in arresti domiciliari motivata da gravi motivi di salute 

Quindi da una parte l’intransigenza di Cospito e dall’altra la determinazione di giudici a mantenerlo in regime di 41 bis, in particolare quelli milanesi che hanno chiarito: la strumentalità della sua condotta che ha dato corso alle patologie oggi presenti è assolutamente certa.

Cospito, sempre secondo il Tribunale di Milano, è continuamente informato dai sanitari dell’alto rischio per la sua salute, cui si espone, proseguendo il digiuno attuale. In più, rifiuta coscientemente il protocollo di rialimentazione che i sanitari gli propongono costantemente.

Il tanto discusso e criticato 41-bis è un articolo che, quando fu istituito nel ’86, nelle intenzioni serviva a isolare più accuratamente dall’esterno, quei detenuti che per affiliazioni con movimenti politico-terroristici o perché capibastone di associazioni di stampo mafioso o essendo boss di altri tipi di criminalità organizzata, dal carcere continuavano a dare ordini, impartire direttive, commissionare omicidi. Il legislatore con il 41 bis ha voluto ridurre al massimo, se non azzerare, la possibilità di questi detenuti speciali di avere contatti con l’esterno. E questo attraverso misure di cui qui elenchiamo le più significative: Isolamento nei confronti degli altri detenuti – Ora d’aria limitata due ore al giorno e anch’essa in isolamento – Sorveglianza costante del detenuto, da parte di un reparto speciale del corpo di polizia penitenziaria che, a sua volta, non entra in contatto con altri poliziotti penitenziari – Limitazione dei colloqui con i familiari –  Visto di controllo della posta in uscita e in entrata – Esclusione dalle rappresentanze dei detenuti e degli internati –

Limitazione delle somme, dei beni e degli oggetti che possono essere tenuti nelle camere –

Le critiche, non solo allo spirito, ma soprattutto all’applicazione di questo regime, si sono susseguite e sono arrivate un po’ da tutte le parti. Nel ’95 Comitato europeo per la prevenzione della tortura e delle pene le definì come degradanti e umilianti. Nel 2000 la Corte Europea dei Diritti dell’Uomo ne ha censurato gli aspetti attuativi. Nel 2003 Amnesty International definì il regime crudele, inumano e degradante. Nel 2007 un giudice americano negò l’estradizione del mafioso Rosario Gambino, poiché a suo avviso il 41-bis sarebbe assimilabile alla tortura.

Questa è una parziale panoramica, ma ci sono elementi per vedere un po’ più chiaro su tale questione che per alcuni è una sorta di vulnus ai diritti costituzionali, mentre per altri una irrinunciabile misura di contrasto alla criminalità.

Written by: content_creator

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