
Radio K55
Data di pubblicazione: 30/01/2026 alle 14:10
(Adnkronos) – Riprenderà a febbraio il processo nei confronti dei quattro 007 egiziani accusati della morte di Giulio Regeni, il ricercatore italiano rapito a Il Cairo il 25 gennaio 2016 e ritrovato senza vita il 3 febbraio successivo nelle vicinanze di una prigione dei servizi segreti egiziani, con evidenti segni di tortura.
Dopo il deposito di oggi della sentenza della Consulta in merito al diritto della difesa e alla nomina dei consulenti dei difensori degli imputati, entro 10 giorni gli atti verranno restituiti ai giudici della Prima Corte d’Assise di Roma che fisserà l’udienza a febbraio durante la quale verrà affidato l’incarico per le consulenze. È attesa presumibilmente per aprile la requisitoria del procuratore aggiunto Sergio Colaiocco.
La Corte costituzionale ha deciso che in casi particolari di processo penale, lo Stato debba anticipare il pagamento del consulente tecnico della difesa, anche se l’imputato è assente e non ha chiesto il gratuito patrocinio. Se un domani l’imputato dovesse invece farsi trovare, lo Stato potrà chiedere la restituzione dell’anticipo.
Con la sentenza numero 12, depositata oggi, la Consulta ha quindi dichiarato l’illegittimità costituzionale, per violazione dell’articolo 24 della Costituzione, dell’articolo 225, comma 2, del codice di procedura penale, nella parte in cui – per la eccezionale ipotesi introdotta dalla sentenza della stessa Corte numero 192 del 2023 non prevede che l’onorario e le spese spettanti al consulente di parte nominato dal difensore d’ufficio sono anticipati dallo Stato, salvo il diritto di ripeterne gli importi nei confronti dell’imputato che si renda successivamente reperibile, e liquidati dal magistrato nella misura e con le modalità previste dall’articolo 83 del testo unico delle spese di giustizia per l’ipotesi di ammissione al gratuito patrocinio.
Tale eccezionale ipotesi è quella in cui si proceda in assenza per uno dei delitti previsti dall’articolo 1 della Convenzione di New York contro la tortura quando, a causa della mancata assistenza dello Stato di appartenenza dell’imputato, sia impossibile avere la prova che questi, pur consapevole della pendenza del procedimento, sia stato messo a conoscenza della pendenza del processo.
Le questioni erano state sollevate dalla Corte d’assise di Roma nell’ambito del dibattimento apertosi per effetto della sentenza numero 192 del 2023, nel quale, nella perdurante assenza degli imputati, si procede contro gli ufficiali del servizio di sicurezza interno egiziano ai quali è contestato il sequestro, e quanto ad uno di essi, le lesioni personali e l’omicidio pluriaggravati del ricercatore italiano Giulio Regeni. Il Collegio aveva disposto una perizia avente ad oggetto la traduzione di un documento in lingua araba ritenuto rilevante ai fini del giudizio. I difensori d’ufficio degli imputati avevano chiesto di essere ammessi a nominare un consulente di parte a spese dello Stato, eccependo, nel contempo, l’illegittimità costituzionale della disciplina della consulenza tecnica nella parte in cui, nella speciale ipotesi di processo in assenza di cui si tratta, non prevede che le relative spese siano anticipate dallo Stato.
La Consulta ha, anzitutto, ribadito la rilevanza costituzionale dell’ausilio delle conoscenze tecnico-scientifiche nel processo penale. Quando l’accertamento della responsabilità richieda specifiche competenze il consulente tecnico è ‘parte integrante dell’ufficio di difesa’, sicché ogni limitazione imposta alla possibilità, per lo stesso imputato, di valersi del suo contributo si risolve in una menomazione del diritto di difesa garantito dall’articolo 24 della Costituzione. Nella sentenza si sottolinea che tale esigenza di tutela non è ravvisabile nel processo in assenza, nel quale la rinuncia dell’imputato a presenziare al giudizio coinvolge tutti i suoi diritti partecipativi, ivi compreso quello di farsi assistere da un esperto.
Diverso, però, è il caso, sopra descritto, esaminato dalla Corte, in cui si procede in assenza in quanto la chiamata in giudizio è stata resa impossibile dalla mancata cooperazione dello Stato di appartenenza dell’imputato. In tale eccezionale ipotesi, mancando una rinuncia dell’accusato a esercitare i diritti partecipativi nel processo a suo carico, il principio di effettività della difesa rende necessario compensare la restrizione di tutela che inevitabilmente si correla alla sua assenza, sollevando il difensore d’ufficio che necessiti di un ausilio tecnico dall’onere economico derivante dalla nomina di un consulente.
Il rilevato vulnus costituzionale, osserva la sentenza, deve essere sanato con la introduzione di una ipotesi eccezionale di anticipazione erariale degli onorari e delle spese del consulente tecnico, salva la possibilità per lo stato di recuperare i relativi importi nei confronti degli imputati nel caso in cui divengano reperibili. Il dato normativo idoneo a colmare la rilevata lacuna è stato individuato nell’anticipazione erariale, salvo recupero, prevista in favore del difensore d’ufficio dell’imputato irreperibile dall’articolo 117, del testo unico spese di giustizia.
“Siamo molto soddisfatti. La Corte ha dovuto prendere atto della posizione assunta da questi imputati in questo processo definito del tutto speciale anche della Corte di Assise di Roma nella propria ordinanza di rimessione. Più che fare giustizia con questa pronuncia la Corte ha, almeno in parte, restituito giustizia”. A dirlo all’Adnkronos l’avvocato Tranquillino Sarno, uno dei difensori dei quattro 007 imputati nel processo per il sequestro e l’omicidio di Giulio Regeni, dopo la decisione della Consulta di accogliere la questione di legittimità costituzionale relativa al diritto di difese e in particolare sul gratuito patrocinio per la nomina di consulenti tecnici.
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