
Ascoltatori:
Ascoltatori di punta:
Radio K55
Data di pubblicazione: 18/06/2026 alle 13:10
(Adnkronos) –
Non c’è ineleggibilità per l’ex presidente del Coni Giovanni Malagò alla presidenza della Figc. É quanto afferma oggi, giovedì 18 giugno, in sostanza l’Anac, nel parere richiesto dal ministro dello Sport Andrea Abodi per le norme sul ‘pantouflage’ nelle cariche apicali del sistema sportivo. “Con nota acquisita al prot. ANAC n. 54595 del 5 giugno 2026, il Ministro per lo sport e i giovani ha chiesto a questa Autorità di fornire elementi istruttori utili ai fini della predisposizione della risposta alla interrogazione parlamentare n. 4-03036 del 19 maggio 2026, depositata dal Senatore Roberto Marti, presidente della 7ª Commissione permanente del Senato, Cultura e patrimonio culturale, istruzione pubblica, ricerca scientifica, spettacolo e sport. Oggetto dell’atto di sindacato ispettivo è l’applicazione della disciplina del c.d. pantouflage – nella specie l’articolo 53, comma 16-ter, d.lgs. n. 165/2001 – agli ex vertici del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI), tenuto conto della candidatura alla presidenza della Federazione italiana giuoco calcio (FIGC) dell’ex Presidente del CONI, Giovanni Malagò”, spiega l’Anac.
“Più in particolare, nell’interrogazione in esame sono state evidenziate alcune criticità relative alla candidabilità e la conseguente eleggibilità del dott. Malagò alla carica apicale di Presidente federale di FIGC, in considerazione dei poteri di regolazione e di controllo esercitati dal CONI nei confronti delle Federazioni sportive nazionali. Esaminata la questione, il Consiglio dell’Autorità ha deliberato di comunicare le seguenti considerazioni”, prosegue l’Anac.
“Occorre innanzitutto evidenziare che nell’anno 2025 è stato introdotto nel nostro ordinamento un nuovo regime di incompatibilità successiva previsto dall’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 25/2025, che a sua volta rinvia alla previsione contenuta nell’articolo 29-bis della legge n. 262/2005. L’articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025 dispone, infatti, che “Ai componenti di tutti gli organi collegiali delle amministrazioni pubbliche di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e di tutte le autorità indipendenti, che assumano determinazioni obbligatorie destinate ad avere, direttamente o indirettamente, effetti nei confronti di soggetti privati determinati, si applica il regime di incompatibilità previsto dall’articolo 29-bis, comma 1, primo e secondo periodo, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, in deroga a qualunque diversa disposizione, la quale cessa di avere efficacia limitatamente ai componenti di detti organi”, continua l’Autorità anti corruzione.
“Il Presidente del CONI è componente di diritto sia del Consiglio (art. 4, comma 1, d.lgs. n. 242/1999) che della Giunta (art. 6, comma 1, d.lgs. n. 242/1999) e, in quanto tale, svolge, al pari degli altri componenti degli stessi organi collegiali, le medesime funzioni a questi attribuite. Ne consegue che anche l’incarico di Presidente, pur dotato di poteri autonomi e ulteriori rispetto a quelli dell’organo collegiale di cui fa parte, è soggetto al medesimo regime di incompatibilità successiva degli altri componenti”, continua l’Anac.
“Ciò chiarito circa l’incarico in provenienza, al fine di verificare la sussistenza dell’incompatibilità successiva prevista dell’articolo 3, comma 3-bis, del decreto-legge n. 25/2025, occorre esaminare l’incarico in destinazione di Presidente federale della FIGC. A tal fine, si evidenzia che la disposizione citata rinvia alla previsione contenuta nell’articolo 29-bis della legge n. 262/2005, la quale, letta in combinato disposto con la norma di rinvio, richiede che il rapporto avviato al termine dell’incarico presso l’organo collegiale rientri tra i “rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego. Considerato il tenore letterale della disposizione, gli incarichi di presidente o di membro di organi collegiali degli enti privati in destinazione non sono riconducibili ad alcuna delle suddette categorie”, prosegue la nota.
“Ne consegue che, nel caso di specie, difetta uno dei presupposti di applicabilità della disciplina delle incompatibilità successive prevista dall’articolo 3, comma 3-bis, decreto-legge n. 25/2025, con ciò rendendo non necessario l’esame degli ulteriori presupposti richiesti dalla disposizione medesima. Il presente parere è reso con riferimento alle disposizioni sopra richiamate e restano fermi gli eventuali ulteriori profili di incompatibilità, inconferibilità, incandidabilità e ineleggibilità eventualmente esistenti anche sulla base della normativa sportiva applicabile”, conclude l’autorità anticorruzione guidata dal presidente Giuseppe Busìa.
—
sport
webinfo@adnkronos.com (Web Info)
Scritto da: News News
18:30 - 19:30
Condotto da Roberto Cappelli
19:30 - 20:30
Selezionata dallo staff di Radio K55
20:30 - 21:30
1
play_arrowJohn Lennon
play_arrow
Imagine John Lennon
2
play_arrowEagles
play_arrow
Hotel California Eagles
3
play_arrowThe Doors
play_arrow
Light My Fire The Doors
Copyright | Radio K55 | Sede Legale: Via Lima, 41 - Roma - 00198 | P.IVA 16813261001 | Sede Operativa: Via Di Valleranello, 82 - Roma - 00128|
"WhatsAppa" con Noi